La casistica è varia: rette del nido e spese di mensa scolastica versate all’inizio dell’anno scolastico per l’intero ciclo; abbonamenti annuali al trasporto pubblico; abbonamenti in palestra
di Marcello Tarabusi e Giovanni Trombetta
La casistica è varia: rette del nido e spese di mensa scolastica versate all’inizio dell’anno scolastico per l’intero ciclo; abbonamenti annuali al trasporto pubblico; abbonamenti in palestra
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I contribuenti alle prese con il 730 devono valutare se inserire tra gli oneri le spese sostenute nel 2019 per le quali hanno ricevuto o prevedono di ricevere il rimborso nel corso del 2020. Decisione da ponderare caso per caso, comparando il regime di tassazione del rimborso con il bonus fiscale sulla spesa.
Il problema quest’anno è particolarmente sentito per effetto dei vari provvedimenti collegati al confinamento da Covid-19. Da un lato, infatti, il termine di presentazione del 730 è slittato e il contribuente potrebbe aver già ricevuto il rimborso prima di presentare la dichiarazione (ad esempio per spese sanitarie); dall’altro, per effetto della pandemia arriveranno rimborsi di una serie di servizi pagati anticipatamente nel 2019, ma poi non goduti per forza maggiore tra marzo e maggio 2020.
La casistica è varia: rette del nido e spese di mensa scolastica versate all’inizio dell’anno scolastico per l’intero ciclo; abbonamenti annuali al trasporto pubblico; abbonamenti in palestra e cicli di lezioni sportive per ragazzi pagati anticipatamente. Come regolarsi nella compilazione del modello 730?
I rimborsi di oneri dedotti o detratti in anni precedenti e percepiti nel 2020 sono soggetti a tassazione separata (si veda il Sole del 19 maggio 2020) con l’aliquota media del biennio procedente, evitando così di sommarli al reddito complessivo ed assoggettarli all’aliquota marginale dello scaglione più elevato. Ad esempio, per un contribuente con un imponibile di 24.000 euro l’aliquota media è 24,5%, mentre quella dello scaglione più alto è 27%; la differenza sale per un imponibile di 30.000 euro, la cui aliquota media è 25,73% a fronte di un’aliquota marginale 38 per cento.
Per quanto “più leggera”, però, la tassazione separata del rimborso è però quasi sempre superiore all’originaria detrazione: l’aliquota minima della tassazione separata è infatti il 23%, mentre la detrazione è generalmente del 19 per cento. Fanno eccezione solo alcune erogazioni liberali (Onlus, partititi, volontariato) con detrazione dal 26% al 35% e le spese indicate nelle sezioni II (oneri deducibili) e III (recupero edilizio e assimilate) del quadro E; si tratta tipologie di spese che raramente vengono rimborsate, ma ove ciò accada bisogna confrontare caso per caso il risparmio goduto con la tassazione del rimborso per decidere tra l’uovo oggi (detrazione nel 730) e la gallina domani (rimborso esentasse).