L’ecobonus «ordinario» sale al 110% per i lavori collegati a quelli su cappotti e caldaie, non al sismabonus
L’ecobonus «ordinario» sale al 110% per i lavori collegati a quelli su cappotti e caldaie, non al sismabonus
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L’esclusione delle “seconde case” è uno dei punti che finora hanno fatto più discutere sul superbonus del 110 per cento. Ma al di là di una possibile cancellazione del divieto durante la conversione in legge del decreto Rilancio, ci sono diversi casi in cui la limitazione non si applica, già in base all’attuale testo del Dl 34/2020. Vediamoli.
Via libera all’antisimisca
Innanzitutto, quando si sceglie la strada del sismabonus potenziato. Per questo tipo di interventi agevolati al 110% l’esclusione delle seconde case non è menzionata. Anzi, il comma 4 dell’articolo 119 del decreto Rilancio si limita a richiamare la norma istitutiva del sismabonus (i commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del Dl 63/2013), che a sua volta si riferisce alle abitazioni (tutte) e agli immobili produttivi ubicati nelle zone di pericolosità sismica 1, 2 e 3.
I vincoli del super-ecobonus
Le seconde case, invece, sono off-limits dall’ecobonus potenziato al 110% (riservato ai cappotti termici, agli interventi su impianti di riscaldamento e alle opere di risparmio energetico ad essi “congiunte”). Ma, anche qui, serve una precisazione. Il divieto riguarda infatti gli interventi eseguiti da persone fisiche non esercenti attività d’impresa, arte o professione «su edifici unifamiliari diversi da quelli destinati ad abitazione principale».
L’esclusione non vale per le “seconde case” che si trovano all’interno di un condominio: quindi, se si interviene sulle parti comuni di un edificio residenziale, chi possiede un appartamento (anche locato o concesso in uso gratuito a un familiare) può senz’altro beneficiare del superbonus del 110 per cento. Così come i proprietari di studi professionali o negozi che fanno comunque parte del condominio.
Condomini e no
Ne deriva che, ad esempio, in una villetta di campagna (una sola unità immobiliare residenziale, tenuta a disposizione del contribuente) il cappotto termico dovrebbe accontentarsi, in alternativa e in base alle caratteristiche dell’intervento: