La circolare Inps 73/2020 ha chiarito che in questo caso non si applica il principio di carattere generale della presunzione di gratuità delle prestazioni di lavoro rese in ambito familiare. Quindi la nonna o il nonno possono essere remunerati attraverso il Libretto famiglia
di Antonio Carlo Scacco
La circolare Inps 73/2020 ha chiarito che in questo caso non si applica il principio di carattere generale della presunzione di gratuità delle prestazioni di lavoro rese in ambito familiare. Quindi la nonna o il nonno possono essere remunerati attraverso il Libretto famiglia
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Il quesito. Un contribuente iscritto a Inarcassa vorrebbe richiedere il bonus baby sitter, previsto per l’emergenza Covid–19, per remunerare la prestazione svolta dalla nonna non convivente. Può farlo? E qualora potesse, la nonna dovrebbe dichiarare l’importo percepito nella dichiarazione dei redditi 2021, riferita all’anno d’imposta 2020 (cumulandolo quindi con il reddito da pensione), o il bonus è già tassato a titolo definitivo? M.B. – Brescia
La risposta. La prima modalità di fruizione del bonus per i servizi di babysitting prevede l’utilizzo del Libretto famiglia (articolo 54–bis del Dl 50/2017). In tal caso, sia il genitore beneficiario che il prestatore (in questo caso la nonna del bambino) devono preliminarmente registrarsi sulla piattaforma delle prestazioni occasionali. Al momento dell’inserimento della prestazione, l’utilizzatore dovrà indicare l’intenzione di fruire del «Bonus babysitting Covid–19» per il pagamento della prestazione.
La circolare Inps 73/2020 ha chiarito, su conforme parere ministeriale, che, in proposito, non si applica il principio di carattere generale della presunzione di gratuità delle prestazioni di lavoro rese in ambito familiare, salvo si tratti di familiari conviventi con il richiedente. Pertanto, se la nonna non è convivente, può essere remunerata con il bonus erogato mediante Libretto famiglia.
I relativi compensi sono esenti da tassazione ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (articolo 54–bis citato, comma 4).
Si precisa che la seconda modalità di erogazione del bonus, alternativa alla prima, consiste nella opzione per l’accredito diretto al richiedente, ma solo per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio–educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.