Cosa deve fare l’esercente
Il fornitore del servizio turistico, per poter applicare lo sconto al momento dell’incasso, deve accedere all’area riservata del sito internet dell’agenzia delle Entrate con le credenziali Entratel o Fisconline rilasciate dall’Agenzia o mediante l’identità digitale Spid o la Carta nazionale dei servizi. Se il fornitore è una società (o comunque un soggetto diverso dalla persona fisica), la procedura web potrà essere utilizzata in nome e per conto della società dalle persone fisiche registrate come “gestori incaricati” o come “incaricati”. Questi utenti potranno accedere all’area riservata del sito internet delle Entrate, scegliere di operare per la società (scelta dell’utenza di lavoro) e accedere all’applicazione.

Come registrarsi ai servizi telematici
Basta collegarsi alla pagina https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Main/Registrati.jsp e sehuire la procedura. Il fornitore deve inserire i seguenti dati:
• il codice univoco o il QR-code associato al bonus, fornito dal cliente
• il codice fiscale del cliente, che sarà indicato nella fattura o nel documento
commerciale o nello scontrino/ricevuta fiscale
• l’importo totale del corrispettivo dovuto (al lordo dello sconto da effettuare)
La procedura verifica lo stato di validità dell’agevolazione e l’importo massimo dello sconto applicabile. In caso di esito positivo, l’applicazione fornisce l’importo dello sconto effettivamente applicabile e l’importo della detrazione. Il fornitore conferma a sistema l’applicazione dello sconto e procede a incassare dal cliente la differenza tra il corrispettivo della prestazione turistica e lo sconto confermato.

Il recupero dello sconto in compensazione
A partire dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell’applicazione dello sconto, il fornitore può recuperare lo sconto sotto forma di credito d’imposta di pari importo, da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24, senza l’applicazione del limite annuale di cui all’articolo 34 della legge 388/2000.

Inoltre, all’utilizzo in compensazione del credito d’imposta non si applica il limite annuale di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 244/2007, poichè non è previsto che il credito sia indicato dal fornitore nel quadro RU della propria dichiarazione dei redditi.

Il modello F24 va presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici delle Entrate, pena il rifiuto dell’acquisizione del modello. Inoltre, il credito d’imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo disponibile, tenuto conto delle fruizioni già avvenute o in corso e delle cessioni, pena lo scarto del modello F24.



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