Sentenza del tribunale di Bari

La cartella, risalente al 2001, non era mai stata notificata al contribuente. Il giudice ha anche condannato l’Agenzia della riscossione al pagamento delle spese processuali

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La cartella, risalente al 2001, non era mai stata notificata al contribuente. Il giudice ha anche condannato l’Agenzia della riscossione al pagamento delle spese processuali

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Il Tribunale di Bari, con sentenza n.3401/2019 passata in giudicato nei giorni scorsi, ha annullato una cartella esattoriale di oltre 13 milioni di euro emessa nei confronti di un cittadino di Conversano. Il contribuente, assistito dallo Studio legale tributario Sances, è riuscito a provare nel corso del processo l’illegittimità delle pretese intimate dall’Agenzia della riscossione (ex Equitalia) poiché esse non risultavano supportate da alcuna prova. Il giudice, infatti, ha accertato come la cartella, risalente addirittura al 2001 e che riguardava presunte sanzioni irrogate dal Ministero delle Politiche Agricole, in realtà non fosse mai stata notificata al contribuente, che ne ha avuto notizia con una intimazione al pagamento soltanto nel 2015, e comunque fosse prescritta ormai da tempo.

Nella sentenza si legge: «… Va osservato che, come si evince dall’atto impugnato, la pretesa impositiva sottesa all’intimazione opposta, notificata 11.07.2015, rinviene il proprio fondamento nella cartella esattoriale … asseritamente notificata il 24.10.2001. La tesi difensiva del concessionario non può essere condivisa, non essendo stato documentato alcun atto interruttivo della prescrizione. La documentazione versata in atti da Equitalia, infatti, attestante il perfezionamento di taluni procedimenti notificatori nei confronti dell’opponente, non risulta in alcun modo riconducibile alla pretesa impositiva».

Il giudice ha anche condannato il concessionario a pagare le spese legali, ammontanti a oltre 12.000 euro. (f.s.)



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